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Proposta di modifica n. 6.21 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato (Id. em. 6.1, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, 6.24)
argomenti:  

testo emendamento del 28/02/17

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.