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Proposta di modifica n. 6.96 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell'accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura qel prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».