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Proposta di modifica n. 6.97 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

        Conseguentemente:

            « ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, sono soppresse";

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: "2 per mille" con le seguenti: "2,1 per mille";

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"».