Proposta di modifica n. 1.5
al ddl S.1367 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 02/03/2017 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Paola PELINO (FI-PdL)
testo emendamento del 01/03/17
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All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Lo Stato Italiano riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica''».