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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.1367 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 02/03/2017 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Paola PELINO (FI-PdL)

testo emendamento del 01/03/17

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All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363)

        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Lo Stato Italiano riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica''».