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Proposta di modifica n. 6.120 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito da.ua legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle .assunzioni a tempo indeterminato e a tempo-determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.»

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».