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Proposta di modifica n. 6.5 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 07/03/17

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedono ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.
  4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.