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Proposta di modifica n. 6-bis.1 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 6-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/03/17

  Al comma 1, capoverso comma 15-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.