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Proposta di modifica n. 7.5 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile (Id. em. 7.4)

testo emendamento del 07/03/17

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.
  11. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 le parole: «la partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «oppure la partecipazione».