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Proposta di modifica n. 7.7 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/03/17

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ne siano in quiescenza, spetta l'indennità di malattia a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.