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Articolo aggiuntivo n. 12.01 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/03/17

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere).

  1. È estesa al lavoratore autonomo l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
  2. L'INPS provvede ad erogare l'indennità alla lavoratrice e al lavoratore autonomo per tre mesi in base ad una quota mensile pari all'80 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dal lavoratore e dalla lavoratrice autonoma.
  3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento ed essere inseriti nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.
  4. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.