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Proposta di modifica n. 6.2 ai ddl C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 08/03/17

  Al comma 1, capoversoArt. 13, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
  3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
  3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
   a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
   b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
   c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
   d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
   e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
   f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

  3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.