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Proposta di modifica n. 8.88 ai ddl C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/03/17

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente:
  1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, e sono destinate esclusivamente al finanziamento del piano nazionale triennale di sistema di cui all'articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.