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Articolo aggiuntivo n. 9.01 ai ddl C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/03/17

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:
  Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, dall'articolo 9, comma 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1 comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.
  2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
  3. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439 e recante il norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, limitatamente alla loro applicazione per gli enti parco nazionali, sono dimidiati. L'ipotesi di silenzio assenso contenuta nel decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.
  4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma primo del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

nuova formulazione del 09/03/17

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:
  «Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, 14, dall'articolo 9, comma 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.
  2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
  3. L'Ente Parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei Conti che è tenuto ad esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali l'Ente Parco provvederà a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Una volta decorso il termine per l'espressione del parere del revisore unico dei Conti, l'Ente trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del Parco, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dall'acquisizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente Parco, entro i successivi dieci giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro 40 giorni dall'acquisizione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del Bilancio.
  4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano».