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Proposta di modifica n. 11.14 ai ddl C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 08/03/17

  Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.