Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 25.01 ai ddl C.2023 , C.2058 , C.3480 , C.4144 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/03/17

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia»).

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante apposite direttive annuali, promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale di cui rispettivamente all'articolo 18 e all'articolo 25 della presente legge, individuando i temi strategici da condividere, le azioni da realizzare in maniera congiunta e le relative modalità operative.
  2. I Comitati di cui al comma precedente verificano entro il 31 gennaio di ciascun anno lo stato di attuazione ed il rispetto della direttiva relativa all'anno precedente anche avvalendo delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.
  4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

nuova formulazione del 09/03/17

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia»).

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale di cui rispettivamente all'articolo 18 e all'articolo 25 della presente legge, individuando i temi strategici da condividere, le azioni da realizzare in maniera congiunta.
  2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.
  3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.