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Proposta di modifica n. 6.215 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
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testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

        1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dai diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, purché superiore al 15 percento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

        1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una 'partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

        1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 percento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

        1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario.

        1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

        1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca"».