Proposta di modifica n. 8.26
al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 8.
presentato il 08/03/2017 in I Affari costituzionali della Camera da Alfredo BAZOLI (PD)
testo emendamento del 08/03/17
Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:
2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».