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Proposta di modifica n. 9.32 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 08/03/17

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9 – (Misure a tutela del decoro di particolari luoghi). – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque commette le violazioni previste dagli articolo 688 e 726 del Codice penale e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'interno delle predette infrastrutture, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle predette disposizioni, è soggetto a provvedimento di allontanamento, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10, dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
  2. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Per il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate.

  Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni;
   b) al comma 2 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
   c) al comma 3 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.