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Proposta di modifica n. 12.8 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 08/03/17

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque acquista bevande alcoliche o superalcoliche in violazione dei limiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o dalle ordinanze di cui agli articoli 50, comma 5 e 7, e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di bevande alcoliche.