Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.235 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per la determinazione del tasso di interesse usurano, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».