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Articolo aggiuntivo n. 16.015 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 08/03/17

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 1, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
  15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.