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Articolo aggiuntivo n. 16.024 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 08/03/17

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo).

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del Comparto sicurezza e in considerazione delle mutate esigenze del contrasto del terrorismo, le diverse amministrazioni possono procedere per l'anno 2017, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ad ulteriori assunzioni per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri e per la Guardia di finanza, in via straordinaria, di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro per gli anni, 2017, 2018 e 2019 a decorrere dalla data di entrata in vigore della vigore della legge di conversione del presente decreto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modificazioni, fino ad un terzo delle suindicate assunzioni, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti precedenti all'anno 2016, fermo restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, a decorrere dall'anno 2017.