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Articolo aggiuntivo n. 16.017 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 08/03/17

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione della sanzione a carico dell'acquirente di merce contraffatta).

  1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: «Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».