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Proposta di modifica n. 6.243 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

        «23-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 23, non si applicano ai servizi, di cui al numero 41-bis della tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il l'affidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al medesimo numero 41-bis, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 23, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1º gennaio 2014».