Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.251 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

        «24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 24-ter, 24-quater e 24-quinquies del presente articolo.

        24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

        24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

        24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».