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Proposta di modifica n. 15.1 ai ddl C.302 , C.3674 in riferimento all'articolo 15.
argomenti:  

testo emendamento del 09/03/17

  Sostituire l'articolo con il seguente:Art. 15 – (Norma di salvaguardia). – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.