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Proposta di modifica n. 8.1 al ddl C.3500 in riferimento all'articolo 8.
argomenti:  

testo emendamento del 09/03/17

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – 1. Le misure di tutela sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.
  2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica.