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Articolo aggiuntivo n. 17.01 ai ddl C.2014 , C.3108 , C.3120 , C.3268 , C.3364 , C.4135 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 09/03/17

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Protezione dei dati, custodia e riservatezza).

  1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.
  2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.
  3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.