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Proposta di modifica n. 6.264 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:

        24-bis. Le disposizioni di cui alle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.

        24-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d): le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con ferme di abbonamento annuale al servizio dì 'trasporto pubblico locale»; b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola :«volontariamente»,'

        Conseguentemente

        all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80,4»;

        all'articolò 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» con le seguenti: «22 milioni di euro per il 2015, 16, milioni per il 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».