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Proposta di modifica n. 6.266 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

        «24-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

        24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente:

            ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

        All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2014:    –  22.700;

        2015:    –  4.400;

        2016:    –  4.400.