Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1473 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/03/17

sharingList();

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

            b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

                1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a venti sei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minor azione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

                2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

                3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

                4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

            c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

                1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15,

        comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

                2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

                3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

                4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

            d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

        2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

        3. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari».