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Proposta di modifica n. 1.28 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/03/17

  Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso «2-bis con il seguente:
  2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e di verifica della vulnerabilità sismica per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. Le verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante, con priorità sugli edifici di rilevanza strategica e sulle scuole. Entro il 31 luglio 2017 ogni edificio scolastico deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica che sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla Homepage del sito internet della istituzione scolastica. A partire dal 1o settembre 2017 ogni scuola dovrà esporre presso ogni ingresso dell'immobile e, ove già disponibile, presso ogni vano, la classe dell'indice di sicurezza IS-V come indicato nel decreto Sisma Bonus.