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Articolo aggiuntivo n. 1.05 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1o settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 e 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, sarà dichiarato inagibile se non rispetta una delle seguenti condizioni:
   a) in possesso di documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65;
   b) adeguato alla normativa tecnica antisismica;
   c) in possesso di idoneo documento che attesta la classe dell'indice di sicurezza IS-V, come indicato nel decreto Sisma Bonus, al di sopra del valore C.

  2. Il Sindaco ovvero il Prefetto competente ordina l'immediato trasferimento di tutte le attività delle scuole inagibili presso immobili in disuso, da dismettere o parzialmente inutilizzate di proprietà delle amministrazioni pubbliche che siano agibili ovvero, in caso di indisponibilità di immobili, predisponendo la realizzazione di Moduli ad uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.