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Proposta di modifica n. 3.23 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 14/03/17

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «13-bis, aggiungere i seguenti:
  «13-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.
  13-quater. Sono soggetti alle Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.
  13-quinquies. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 13-ter e 13-quater in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.
  13-sexies. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi».