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Proposta di modifica n. 3.19 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.
  3. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni – commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 129, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-bis.
  4. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.