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Proposta di modifica n. 6.300 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

        «24-bis. All'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire il comma 1, con il seguente:

        "1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese e le start up, tali costi sono deducibili al 100 per cento; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deduci bili in misura non superiore ad un decimo del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese start up sono deducibili in misura di un quinto del costo"».

        Conseguentemente:

            all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

            all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «210 milioni»;

            all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

                «24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2014:    –  40.000;

            2015:    –  40.000;

            2016:    –  40.000.