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Articolo aggiuntivo n. 6.02 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali).

  1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato «Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali», con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per aree naturali protette nazionali si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette nazionali, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e di enti e associazioni di promozione sociale e turistica, nonché dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile per la realizzazione di:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento e abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette nazionali, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali.

  4. La durata del finanziamento degli interventi di cui al comma 3 da parte della società Cassa depositi e prestiti Spa non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla società Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.