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Articolo aggiuntivo n. 6.03 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni finanziarie relative agli enti locali).

  1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e sostenere i processi di ricostruzione e sviluppo delle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per l'anno 2017 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.