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Proposta di modifica n. 7.5 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/03/17

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

   Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
  13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia decontaminazione (“CSC”) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
  13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
  13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, tali che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.
  13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore o del detentore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013».

nuova formulazione del 15/03/17

  Al comma 2, lettera a), capoverso «2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.
  13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (“CSC”) di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.
  13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.
  13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.
  13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013».