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Proposta di modifica n. 9.13 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 9.
argomenti:  

testo emendamento del 14/03/17

  Al comma 1, lettera b), capoverso «5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60».