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Proposta di modifica n. 12.27 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:  

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'indennità prevista dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è comunque concessa ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che gli atti istitutivi e le finalità dei Fondi stessi non contemplino l'erogazione di analoghe tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.