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Proposta di modifica n. 15.30 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.