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Articolo aggiuntivo n. 15.015 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1 e 2 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1o luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.