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Articolo aggiuntivo n. 21.03 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.