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Articolo aggiuntivo n. 21.04 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453».
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2017, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 1.