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Proposta di modifica n. 8.38 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 14/03/17

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.