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Articolo aggiuntivo n. 12.051 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento di protezione internazionale e diniego dello status di rifugiato).

  1. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni», e le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale.».

  3. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, le parole: «essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice di procedura.».