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Articolo aggiuntivo n. 16.025 al ddl C.4310 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 14/03/17

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abitazioni sicure).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle città e delle loro periferie, per il contrasto dei fenomeni delittuosi connessi all'aumento dei furti nelle abitazioni private, è previsto in via sperimentale e per un periodo comunque non inferiore a ventiquattro mesi, l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare all'operato delle Forze di pubblica sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del presente articolo.