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Proposta di modifica n. 7.108 al ddl S.2067 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 14/03/17

sharingList();Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ritirato

        «Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale».