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Proposta di modifica n. 1.12 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/03/17

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Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È a carico del datare di lavoro dimostrare che ogni misura adottata ai danni del segnalante è motivata da ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «o dalle organizzazioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «e l'ANAC svolge una apposita istruttoria. Il dipendente ha facoltà di inviare la propria segnalazione ad uno o più dei soggetti sopra elencati, fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare adeguatamente tutti i dipendenti dell'esistenza di dei molteplici canali di segnalazione. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza, i quali hanno l'obbligo di prendere in carico le segnalazioni entro sessanta giorni.».